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STATUTO DEL PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Preambolo
Il Partito dei Comunisti Italiani è un partito politico di donne e di uomini che opera per organizzare gli operai, i lavoratori, gli intellettuali, i cittadini che lottano, riconoscendosi nei valori della Resistenza, per l’estensione e il rafforzamento delle libertà sancite dalla Costituzione repubblicana e antifascista, per trasformare l’Italia in una società socialista fondata sulla democrazia politica, per affermare gli ideali della pace e del socialismo in Europa e nel mondo.
Esso fa riferimento al marxismo e agli sviluppi della sua cultura, alla storia e all’esperienza dei comunisti italiani e persegue il superamento del capitalismo e la trasformazione socialista della società.
I. PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - Adesione al Partito
Possono iscriversi al Partito dei Comunisti Italiani i cittadini anche immigrati che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che indipendentemente dall'etnia, dalle convinzioni filosofiche e dalla confessione religiosa, ne accettino il programma politico e lo statuto, e si impegnino ad agire per realizzarne il programma.
L'iscrizione avviene presso l'organizzazione di base di residenza o del luogo di lavoro.
Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione partitica.
L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'adesione e la partecipazione ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.
ART. 2 - Diritti e doveri degli iscritti
1. Ogni iscritto al partito ha diritto:
a) di contribuire liberamente alla elaborazione della linea del partito prendendo parte alle discussioni e deliberazioni delle organizzazioni cui è iscritto;
b) di partecipare con voto deliberativo alla elezione degli organismi dirigenti del partito, di essere eletto e farne parte ed essere delegato ai congressi di ogni istanza del partito a norma dello statuto.
2. Ogni iscritto al partito è tenuto a:
a) partecipare alle riunioni e svolgere attività di partito, in coerenza agli indirizzi fissati dagli organismi dirigenti;
b) svolgere attività di proselitismo e di informazione della politica del partito;
c) accrescere le proprie conoscenze culturali e politiche, approfondire lo studio della storia e del patrimonio di idee dei comunisti italiani e di tutto il movimento operaio;
d) agire per la più ampia unità delle forze lavoratrici e popolari, contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni democratiche di massa e delle altre associazioni e movimenti democratici, rispettandone e difendendone l'autonomia e operando per la loro democraticità;
e) operare perché si affermino nella società italiana i principi di una società multietnica e solidale;
f) operare perché si affermi nella società italiana il principio di libertà di orientamento sessuale.
II. L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO
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ART. 3
Il Partito dei Comunisti Italiani è organizzato in sezioni (territoriali o di luogo di lavoro), federazioni, comitati regionali.
ART. 4 - La sezione
La sezione è l'istanza fondamentale del Partito. La sezione è territoriale, di luogo di lavoro o di studio. Suo organo principale e decisionale è l'assemblea degli iscritti.
Ogni sezione territoriale deve essere costituita da almeno 10 iscritti, quelle costituite nei luoghi di lavoro o di studio da almeno 5.
ART. 5 - Coordinamenti cittadini e comunali
Nei comuni comprendenti più sezioni, possono essere formati organismi di coordinamento cittadini, per assicurare unitarietà di indirizzi alla attività del partito nel comune, in particolare per le questioni che riguardano le istituzioni. Essi sono formati dai rappresentanti delle sezioni e agiscono sotto la direzione degli organismi dirigenti federali.
ART. 6 - La federazione
La federazione è costituita, di norma, su base provinciale, salvo diversa decisione della direzione nazionale.
Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte ad apporti esterni al partito.
Alle federazioni compete la definizione e attuazione della linea politica nella rispettiva realtà territoriale, in armonia con l’istanza regionale e nazionale del partito.
Ove si determini la compresenza di una vasta area metropolitana e di una organizzazione del partito che superi i 500 iscritti, l’istanza territoriale si denomina Federazione metropolitana.
ART. 7 - Le organizzazioni regionali
1. Nelle regioni con più federazioni provinciali si costituisce un comitato regionale.
2. Il comitato regionale è l’organismo dirigente cui è demandata la definizione e l’attuazione della linea politica del partito nelle rispettive realtà regionali, in armonia con la linea nazionale.
3. Nei paesi di emigrazione dei lavoratori italiani si possono costituire federazioni del Partito dei Comunisti Italiani. Vi aderiscono italiani residenti all'estero sulla base delle norme del presente statuto con i medesimi doveri e diritti. Nei paesi ove si costituiscono più federazioni i rappresentanti delle singole organizzazioni danno vita ad un coordinamento nazionale. Analogo organismo di coordinamento deve essere costituito tra le federazioni dei paesi dell'Unione Europea e della Confederazione svizzera.
4. In ciascuna regione si elegge una commissione regionale di garanzia, composta da cinque membri. L’elezione di tali membri risponde a criteri di qualità, autorevolezza e senso di equilibrio, a prescindere dalla rappresentatività territoriale.
Art. 8 - L’organizzazione giovanile
1. La Fgci (Federazione Giovanile Comunisti Italiani) organizza i giovani del Partito dei Comunisti Italiani. Ad essa possono aderire tutti i giovani comunisti italiani che non abbiano ancora compiuto 30 anni di età. Essa regola la propria vita interna con una Carta costitutiva. La FGCI organizza giovani e ragazze, lavoratori, disoccupati, studenti, che intendono essere protagonisti attivi e coscienti del rinnovamento e del cambiamento della società. La FGCI riconosce e valorizza al proprio interno la militanza a tutti i livelli.
2. E’ istituita l’Assemblea regionale della Fgci. Essa viene convocata periodicamente, con cadenza almeno annuale. Convocata in occasione dei Congressi regionali del PdCI, essa elegge un coordinatore (che fa parte di diritto della Segreteria regionale del Partito) e un coordinamento ristretto (che fa parte di diritto del Comitato regionale del Partito).
3. Il Coordinamento regionale della Fgci elabora le politiche giovanili per la Regione, le sottopone al Comitato regionale del Partito e interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo sui nuclei di giovani attivi nelle Federazioni che, di norma, costituiscono coordinamenti provinciali.
4. E’ istituita l’assemblea nazionale della FGCI, che viene convocata periodicamente, con cadenza annuale, per discutere dei problemi politici dei giovani. Convocata in coincidenza dei congressi nazionali del partito elegge su proposta della Direzione nazionale un/una coordinatore/coordinatrice nazionale (che fa parte di diritto della Direzione nazionale del partito) ed un coordinamento ristretto (che fa parte di diritto del Comitato Centrale).
5. Il Coordinamento nazionale della Fgci elabora le politiche giovanili nazionali che sottopone al Comitato centrale, e interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo su tutte le organizzazioni della Fgci.
6. Anche per la FGCI valgono le norme del presente Statuto.
III. LA VITA INTERNA E LA DEMOCRAZIA DI PARTITO
ART. 9
1. Il libero dibattito e la pluralità di posizioni rappresentano l'essenza stessa della vita democratica del Partito, che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi. Tale ricerca vale come criterio ispiratore della vita del Partito in ogni sua istanza ad ogni livello oltre che come strumento di crescita dei quadri nel rispetto e nella solidarietà. La libera espressione di tutte le opinioni è diritto individuale degli iscritti ma non può realizzarsi con la formazione di correnti o altri gruppi organizzati.
2. La vita interna del partito è retta secondo i principi del centralismo democratico. Terminata la discussione e presa una decisione, a secondo del rilievo, dal Comitato centrale, dal Comitato regionale, dal Comitato federale, questa è vincolante per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi dirigenti. La minoranza deve accettare e applicare le decisioni democraticamente assunte a maggioranza ed è fatto espresso divieto di rappresentare all’esterno posizioni politiche difformi.
3. Tutti gli organismi e i singoli dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente circa la loro attività agli iscritti al partito, nelle organizzazioni da essi dirette.
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I CONGRESSI E LE CONFERENZE DI PARTITO
ART. 10 -
1) 1. 2. 3.
I congressi Per ciascuna istanza e per il partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono vincolanti per tutti, è il congresso.
I congressi di sezione, di federazione e regionali definiscono la politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui documenti loro sottoposti; eleggono gli organismi dirigenti e di garanzia e i delegati ai congressi delle istanze superiori.
Il congresso nazionale stabilisce la linea generale del partito ed elegge gli organismi dirigenti e di garanzia nazionali.
Nei congressi di federazione, regionali e nazionali i membri degli organismi dirigenti e di garanzia che non siano delegati hanno diritto alla parola ma non al voto e possono essere eletti negli organismi dirigenti.
La presidenza del congresso esercita la funzione dell'organismo dirigente.
In apertura dei lavori il congresso definisce il suo ordine del giorno e adotta il regolamento per lo svolgimento dei suoi lavori, in conformità con le norme dello statuto.
ART. 11 - Il congresso di sezione
Il congresso di sezione è costituito dall'assemblea generale degli iscritti, secondo norme stabilite dal regolamento congressuale.
Il congresso viene convocato dal comitato direttivo di sezione di norma in occasione del congresso nazionale; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del comitato federale o su richiesta, parimenti motivata, di un terzo degli iscritti. Il congresso elegge il comitato direttivo e i propri delegati.
ART. 12 - Il congresso di federazione
Il congresso delle federazioni il cui numero di iscritti non sia superiore a 200 è costituito dall’assemblea generale degli iscritti, la quale elegge una direzione federale.
Il congresso federale delle federazioni con più di 200 iscritti è composto dai delegati delle sezioni, eletti proporzionalmente agli iscritti e secondo norme stabilite dal regolamento congressuale. Viene convocato dal comitato federale, di regola, in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Il congresso delle federazioni superiori ai 200 iscritti elegge il comitato federale e i propri delegati.
I Congressi straordinari di federazione sono formalmente convocati :
a) dalla Direzione nazionale nei seguenti casi: per decisione motivata del Comitato Centrale sentito il comitato regionale; per decisione del Comitato federale, con il consenso della Direzione del partito; su iniziativa motivata di almeno un terzo delle sezioni che raggruppino non meno di un terzo degli iscritti;
b) dal commissario, nei casi previsti all’art. 27.
ART. 13 - Il congresso regionale
Il congresso regionale definisce la linea politica del partito nelle diverse regioni.
Si tiene ogni tre anni e si svolge sulla base delle norme previste nel regolamento congressuale regionale. E’ convocato in via straordinaria, in accordo con la direzione nazionale, se richiesto da almeno un terzo degli iscritti o dalle federazioni che rappresentano un terzo degli iscritti della regione.
Elegge il comitato regionale e la commissione regionale di garanzia.
ART. 14 - Il congresso nazionale
L'istanza suprema del partito è il congresso nazionale.
Esso è convocato dal comitato centrale almeno ogni tre anni e comprende i delegati di tutte le federazioni, eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti secondo norme stabilite nel regolamento congressuale dal comitato centrale.
Congressi nazionali straordinari possono essere convocati su richiesta motivata di federazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti su scala nazionale, oppure per deliberazione del comitato centrale.
Il Congresso discute e valuta i rapporti sull'attività del comitato centrale, della commissione centrale di garanzia e delle altre questioni poste all'ordine del giorno; fissa la linea politica e il programma del partito; elegge il comitato centrale e la commissione centrale di garanzia; questi in seduta comune eleggono il Presidente del partito, il Segretario nazionale del partito, il tesoriere, la segreteria, la Direzione.
L'assemblea congressuale dei delegati, a conclusione dei lavori si insedia fino al successivo congresso come consiglio congressuale del partito.
Il consiglio congressuale viene convocato dal Presidente, o dal Segretario in caso di impedimento, su questioni di rilevanza strategica. Il congresso esamina le proposte di modifica dello statuto eventualmente presentate e decide su di esse.
ART. 15 - Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori
E’ istituita la conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori. Si riunisce per dibattere le questioni concernenti il mondo del lavoro e, comunque, almeno una volta l’anno.
ART. 16 - Assemblea nazionale delle donne
E’ istituita l’Assemblea nazionale delle donne comuniste.
ART. 17 - Il metodo di elezione
Gli organismi dirigenti e di garanzia di qualsiasi istanza di partito sono eletti nelle apposite assemblee con voto diretto e nominativo, a maggioranza degli aventi diritto, secondo le modalità che di volta in volta decide l'assemblea.
La votazione è a scrutinio segreto, qualora non decidano diversamente i due terzi dei presenti.
In tutti gli organismi dirigenti del partito è ammessa la cooptazione successiva di compagne e compagni, decisa a maggioranza assoluta dei componenti, in misura non superiore a un decimo dei facenti parte.
I membri degli organismi dirigenti che non possono più esercitare le loro funzioni potranno essere sostituiti con voto a maggioranza.
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V. GLI ORGANISMI DIRIGENTI ED ESECUTIVI
ART. 18 - Organismi dirigenti ed esecutivi
Fra un congresso e l'altro, la direzione politica del partito spetta agli organismi eletti.
Gli organismi esecutivi e dirigenti debbono funzionare collegialmente.
Il Partito dei Comunisti Italiani opera per l’effettiva parità tra i sessi nei propri organismi dirigenti.
ART. 19 - Il comitato direttivo di sezione
Di norma, la direzione politica del lavoro di sezione è assunta dall’assemblea generale degli iscritti. La sezione può eleggere, in sede congressuale, un comitato direttivo di sezione. Nelle sezioni ove si elegge un comitato direttivo, esso elegge al suo seno il segretario politico, il tesoriere e può eleggere una segreteria. Negli altri casi, questi ultimi vengono eletti dall’assemblea degli iscritti.
ART. 20 - Il comitato federale
1. Nelle federazioni con un numero di iscritti non superiore a 200, l’organismo dirigente federale è l’assemblea generale degli iscritti.
Quest’ultima elegge una direzione federale ristretta per assicurare lo svolgimento corrente dell’attività di partito, il segretario e il tesoriere della federazione.
La direzione federale non può superare, di norma, nel numero, il dieci per cento del totale degli iscritti.
2. Nelle federazioni con più di 200 iscritti, il congresso federale elegge un comitato federale composto in misura non superiore al dieci per cento degli iscritti, con il limite massimo di 50 membri.
Il comitato federale rappresenta l'organismo di direzione politica di tutte le organizzazioni di partito della federazione ed esprime la politica del partito nell'ambito territoriale di sua competenza.
Il comitato federale elegge fra i suoi membri il Segretario, la Segreteria della federazione e il tesoriere. Può eleggere un Presidente ed un direttivo. Il tesoriere ed il Presidente (qualora eletto) fanno parte di diritto della Segreteria.
Per l’elezione del segretario, dopo due votazioni nelle quali non si sia raggiunta la maggioranza degli aventi diritto di cui all’art. 17, si procede ad una nuova votazione, che consentirà l’elezione a maggioranza semplice.
3. L’assemblea generale degli iscritti di cui al punto 1) o il comitato federale di cui al punto 2), decidono di tutte le questioni relative alla propria competenza territoriale
ART. 21 - Il comitato regionale
1. Il Partito dei Comunisti Italiani si struttura su base regionale. Pertanto, il comitato regionale è il massimo organismo di direzione politica nella regione, con competenza su tutto il territorio.
Esso dovrà essere eletto tenendo conto dell’esigenza di adeguatamente rappresentare tutte le realtà federali, ma senza superare comunque il limite massimo di 50 componenti.
2. In seduta comune con la commissione regionale di garanzia il comitato regionale elegge fra i propri componenti il segretario, il tesoriere e la segreteria. Il capogruppo in consiglio regionale è invitato permanente alla Segreteria regionale. La Segreteria regionale concorda con le Federazioni le candidature alle elezioni regionali, e agli eventuali incarichi pubblici regionali, che vengono poi sottoposte all’approvazione del Comitato regionale.
3. Nelle regioni ove esiste una federazione di città metropolitana con più di cinquecento iscritti, l’elezione del segretario e della segreteria regionale deve avvenire tenendo conto delle articolazioni provinciali e comunque con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei votanti.
4.All’insegna della pari dignità gerarchica con l’istanza regionale, la Federazione metropolitana definisce gli indirizzi politici e programmatici per il proprio territorio e li integra in quelli fissati dal Congresso della Regione di cui tale territorio fa parte.
A questo fine, la Federazione metropolitana coopera sistematicamente con le istanze dirigenti regionali, e fornisce inoltre a quelle nazionali ogni contributo utile; essa decide in autonomia delle scelte, incluse quelle sugli incarichi pubblici, concernenti il proprio ambito territoriale.
Tali scelte vengono comunicate e motivate al Comitato regionale, il quale esprime su esse il proprio parere.
Quando siano oggetto di delibera del Comitato regionale scelte che investano direttamente la competenza della Federazione metropolitana, queste vanno approvate con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei votanti.
5. Il segretario regionale ed il segretario di Federazione metropolitana sono membri di diritto della Direzione nazionale del partito e, ove non ne facciano già parte, del Comitato Centrale. Le funzioni di Segretario regionale e di Segretario di federazione metropolitana sono incompatibili con incarichi di responsabilità di dipartimento e di settore di lavoro nazionali.
ART. 22 - Il comitato centrale
Il comitato centrale è il massimo organismo di direzione politica e di decisione del partito.
Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi della attività, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.
Il comitato centrale si riunisce di norma ogni tre mesi. In seduta comune con la commissione di garanzia elegge fra i suoi membri la direzione del Partito e la segreteria. Elegge altresì il Presidente del Partito, il Segretario del Partito e il Tesoriere.
Il Presidente del Partito, o, in caso di impedimento, il segretario del Partito, convoca le riunioni del comitato centrale e ne presiede i lavori.
Il Segretario del Partito convoca le riunioni della Segreteria e della Direzione e ne presiede i lavori.
Il Presidente e il tesoriere sono membri di diritto della direzione e della segreteria.
Al fine di attuare la norma di cui al precedente art. 18, il comitato centrale è costituito paritariamente tra i sessi.
I componenti del coordinamento nazionale della Fgci, nel numero fissato dalla Direzione nazionale, sono membri di di diritto del comitato centrale.
ART. 23 - La direzione
La direzione nazionale del partito esamina e decide le questioni più importanti dell'attività politica corrente e, in conformità agli orientamenti stabiliti dal comitato centrale, dirige il lavoro del partito e ne controlla la realizzazione.
La direzione nomina i responsabili nazionali dei settori di lavoro.
La direzione risponde del suo operato al comitato centrale e sottopone alla sua discussione e decisione le questioni di rilievo politico attorno alle quali permangono diversità di posizioni.
Entro il 30 giugno discute e approva il bilancio del partito.
La direzione del partito è costituita, fra gli altri, dalla segreteria nazionale, dal presidente e dal vicepresidente vicario della commissione nazionale di garanzia, dal rappresentante della Federazione Giovanile, dai segretari regionali e di federazioni metropolitane, membri di diritto.
La rappresentanza territoriale dei membri delle direzione nazionale non può essere inferiore alla metà del numero complessivo di tale organismo.
ART. 24 - La segreteria nazionale
La segreteria nazionale, eletta dal comitato centrale in seduta comune con la commissione centrale di garanzia, provvede ad assicurare la continuità dell'attività politica e organizzativa del partito e decide sulle altre questioni ad essa demandate dalla direzione. E' presieduta dal Segretario del partito.
Coordina gli organi di lavoro del comitato centrale, decide la composizione dell'apparato e ne assicura il funzionamento.
Segue l'indirizzo degli organi di stampa e di informazione del partito e attua il necessario coordinamento con i gruppi parlamentari.
Garantisce il collegamento degli organismi centrali con i comitati regionali e le federazioni.
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VI. GLI ORGANISMI DI GARANZIA
ART. 25 - Ruolo e funzioni degli organismi di garanzia
1. Gli organismi di garanzia concorrono, di concerto con gli organismi dirigenti del partito, a svolgere un ruolo attivo per la crescita del partito come comunità organizzata e, in tal senso, contribuiscono all’opera di educazione e di formazione a tutti i livelli attraverso il costante richiamo alle motivazioni ideali e ai tratti propri del costume comunista.
2. Le Commissioni di Garanzia, regionali e nazionale, sono elette in sede congressuale. L’elezione ad un organismo di garanzia è incompatibile con ogni incarico esecutivo di partito, con quelli operativi nelle istituzioni e negli enti di promanazione istituzionale. In caso di decadenza di singoli membri, i rispettivi organismi dirigenti eleggono i sostituti.
3. La Commissione regionale di garanzia è composta da cinque membri ed elegge al proprio seno un presidente. Decide in prima istanza di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, degli eventuali contenziosi sorti nelle rispettive regioni, a livello di sezione o federale o regionale.
4. La Commissione Nazionale di garanzia è composta di cinque membri ed elegge al proprio seno un presidente e due vicepresidenti, di cui uno vicario. Esamina le questioni di cui al precedente punto, in seconda istanza o, in prima istanza, quando riguardano i componenti delle commissioni regionali di garanzia.
5. Il presidente della commissione regionale di garanzia, il presidente ed il vicepresidente vicario della commissione nazionale di garanzia sono membri di diritto dell’organismo dirigente corrispondente. I membri delle commissioni di garanzia partecipano alle riunioni dell’organismo dirigente con diritto di parola ma non di voto.
6. È compito della Commissione Nazionale di garanzia esprimere parere sui casi di scioglimento di organismi dirigenti e di organizzazioni territoriali del partito.
7. In caso di inerzia delle Commissioni regionali, la Commissione nazionale di garanzia interviene anche in forma di temporanea supplenza, al fine del ripristino della funzionalità dell’organismo. In casi di particolare gravità, la Commissione nazionale di garanzia, sentito il parere della Direzione nazionale, può procedere allo scioglimento motivato della Commissione regionale di garanzia. Entro 60 giorni dallo scioglimento, il comitato regionale interessato provvede alla elezione di una nuova Commissione regionale di garanzia.
8. Le commissioni di garanzia verificano le previsioni di bilanci e dei consuntivi economici. Esse nominano un collegio sindacale di tre membri ai fini del controllo e della verifica degli stessi.
Il collegio sindacale elegge al suo interno un presidente. Il collegio sindacale esamina semestralmente la situazione di cassa e certifica entro le previsioni di legge la corretta gestione amministrativa. Al collegio sindacale è inoltre demandato il controllo sulla corretta applicazione e gestione circa la documentazione e certificazione in ordine alla richiesta dei rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti.
Il collegio sindacale e le corrispondenti commissioni di garanzia si riuniscono in seduta comune con i rispettivi organi di direzione per l’approvazione dei bilanci.
9. Per le infrazioni relative a componenti degli organismi nazionali o a compagni investiti di mandato parlamentare nazionale o europeo, è competente la Commissione nazionale di garanzia.
ART. 26 - Sanzioni disciplinari
A sanzioni disciplinari si ricorre solo dopo aver esperito ogni tentativo per risolvere i casi per via non amministrativa.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) il richiamo formale;
b) la sospensione da incarichi direttivi;
c) la decadenza da incarichi direttivi;
d) la sospensione dal partito;
e) la radiazione dal partito.
ART. 27 - Scioglimento di organismi dirigenti e di organizzazioni territoriali
1. Nel caso si determinassero gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di inadempienza statutaria, con grave pregiudizio dell'immagine esterna del partito, la Direzione nazionale, sentito il parere della Commissione nazionale di garanzia, può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione a un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.
I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, di norma, entro sei mesi dallo scioglimento.
2. In situazioni di estrema gravità, in compresenza di più di uno dei motivi di cui sopra, la Direzione nazionale, sentito il parere della Commissione Nazionale di garanzia, può sciogliere le organizzazioni delle istanze inferiori.
Nomina un commissario che procede ad un nuovo tesseramento, garantisce la ripresa dell’attività politica del partito e convoca il successivo congresso straordinario, di norma, entro 6 mesi dallo scioglimento dell’organizzazione.
3. Nei suddetti casi, il commissario, che risponde del proprio operato alla Direzione del partito, è l’unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.
4. Il commissario non deve risiedere nella medesima regione in cui avviene il commissariamento e, comunque, non potrà assumere in quella regione incarichi pubblici o di partito per cinque anni dal termine della ricordata funzione, salvo diversa e motivata decisione della Direzione nazionale.
VII. LE RISORSE ECONOMICHE DEL PARTITO
ART. 28
1. I mezzi finanziari del Partito sono costituiti dai proventi del tesseramento, dalla sottoscrizione volontaria dei cittadini, dalle entrate delle iniziative politiche del Partito, da società di proprietà del partito, dalla sottoscrizione di una quota delle indennità di carica conseguenti ad un mandato, dal finanziamento pubblico e dai rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti, dalle indennità previste ai diversi livelli istituzionali per lo svolgimento del rapporto tra eletto ed elettore.
2. Ogni struttura ha la propria autonomia con propria responsabilità patrimoniale e legale e finanziaria. La responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali sono affidate al tesoriere eletto in ogni istanza del Partito.
Il tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva della propria rispettiva organizzazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del funzionamento dell'organizzazione del Partito.
Al tesoriere nazionale sono affidati gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ed in materia di rimborso delle spese elettorali, anche ai fini della redazione del rendiconto.
Il tesoriere, per quanto di propria competenza territoriale, dovrà, assumendo precise responsabilità personali, curare con diligenza la raccolta della documentazione e delle dichiarazioni in materia di contribuzioni volontarie ed in materia di rimborso delle spese elettorali, anche ai fini della relazione del rendiconto.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna organizzazione predispone e delibera il bilancio preventivo dell’anno in corso ed, entro il 31 marzo, approva il conto consuntivo dell'anno precedente.
Entro quest’ultimo termine le Federazioni sono tenute a trasmettere i propri bilanci ai rispettivi Comitati regionali, rendicontando quanto previsto all'art. 29, comma 5, e trasmettendo alle Commissioni regionali di garanzia le eventuali difformità.
Entro la medesima data i Comitati regionali sono tenuti a trasmettere i propri bilanci alla Direzione nazionale del partito.
I presidenti dei gruppi parlamentari trasmettono alla Direzione nazionale del partito i bilanci della propria attività. I gruppi consiliari ai diversi livelli istituzionali li trasmettono alle relative strutture di partito. Il bilancio nazionale è esaminato e approvato dalla Direzione nazionale.
4. La legale rappresentanza del Partito è attribuita al Presidente Nazionale che è il rappresentante politico ufficiale del Partito mentre la responsabilità legale ed amministrativa è attribuita al Tesoriere.
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VIII. LE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
ART. 29
1. La preparazione delle liste deve avvenire con congruo anticipo rispetto alla scadenza elettorale, per consentire la massima partecipazione delle sezioni e degli iscritti al processo deliberativo e una scelta oculata dei candidati più idonei.
Tutte le candidature a livello nazionale e territoriale vengono deliberate, nel rispetto del principio di parità tra i sessi, a maggioranza degli aventi diritto, dai rispettivi organismi dirigenti.
L'accettazione della candidatura impegna il candidato a svolgere la campagna elettorale senza ricorso a forme di propaganda contrarie all'impostazione stabilita dagli organismi dirigenti.
I membri del partito eletti nell'esercizio del loro mandato si conformano agli orientamenti del partito e al regolamento del gruppo.
Spetta alle organizzazioni di partito attivare tutti gli strumenti necessari a garantire un costante rapporto con gli elettori, tale da consentire la verifica periodica dell'attività dei comunisti nelle assemblee elettive e dello stato di attuazione del programma elettorale. 6.
2. Gli eletti nelle assemblee elettive si costituiscono in gruppi parlamentari o consiliari, dotandosi di un proprio regolamento.
Gli eletti in liste di coalizione si coordinano secondo modalità concordate con gli organismi dirigenti del partito.
3. I gruppi parlamentari e consiliari eleggono i rispettivi presidenti, sentiti gli organismi dirigenti competenti.
4. Il gruppo parlamentare nel prendere decisioni che riguardano territorialmente le federazioni deve svolgere in modo preventivo consultazioni con gli organismi dirigenti del partito delle realtà interessate.
5. Tutti gli amministratori pubblici comunisti, tutti gli eletti nelle istituzioni e i nominati negli enti di promanazione istituzionale, rispondono del loro mandato ai rispettivi organismi dirigenti del partito e, al momento dell’accettazione della candidatura, sottoscrivono una quota dell'indennità di carica e di ogni emolumento percepito in forza del mandato stesso.
La Direzione Nazionale predispone un regolamento sulle modalità attuative di tale sottoscrizione.
Il controllo dell’applicazione delle norme regolamentari compete non solo agli organismi di garanzia, ma anche a quelli di direzione politica.
Ai candidati e ai designati dal Partito a qualsiasi incarico pubblico vengono consegnati lo Statuto e il Regolamento interno.
La firma di accettazione della candidatura o della designazione ne implica la conoscenza, e l’impegno a rispettarne le prescrizioni e i vincoli.
A chi abbia disatteso la presente norma non potrà essere attribuita alcuna candidatura o incarico.
Le cariche nelle Assemblee elettive regionali, nazionali, europea non sono cumulabili.
Non può essere ricoperta la stessa carica elettiva per più di due mandati pieni consecutivi.
Le eventuali eccezioni dovranno essere deliberate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto dei rispettivi organismi dirigenti.
Tali norme non si applicano al presidente ed al segretario nazionale del partito.
VIII. I MEZZI DI COMUNICAZIONE E LE ATTIVITÀ EDITORIALI
ART. 30 - La stampa comunista e i suoi compiti
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali del partito si ispirano alle sue posizioni e ai suoi orientamenti raccogliendo l'insieme del dibattito politico e culturale che in esso si esprime.
La direzione ha il compito di indicare gli incarichi di responsabilità editoriali.
X. LA TESSERA, I SIMBOLI E GLI INNI DEL PARTITO
ART. 31
La tessera attesta la regolare iscrizione al partito e impegna il militante alla solidarietà politica e morale verso il partito e i suoi membri.
Al compagno nuovo iscritto deve essere consegnata con la tessera, una copia dello statuto.
La bandiera del Partito dei Comunisti Italiani è rossa, e reca in colore giallo la falce, il martello e la stella d'Italia. Quando viene esposta in pubblico, all'asta vengono legati due nastri, uno coi colori nazionali, l'altro coi colori dell'Unione Europea.
Il simbolo è il seguente: "Stella, falce e martello di colore giallo su bandiera rossa sovrapposta alla bandiera tricolore nazionale sporgente in basso e sul lato destro, con la dicitura COMUNISTI ITALIANI in bianco, inscritta lungo la parte inferiore del cerchio, sul fondo azzurro". (vedi sopra in capo alla pagina -header-)
Nelle realtà territoriali in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo, le scritte e gli atti ufficiali del partito sono bilingue.
Gli inni ufficiali del partito sono l'Internazionale e Bandiera rossa.
DISPOSIZIONI FINALI
Questo statuto regola la vita del partito dal 3° al 4° Congresso nazionale e in questo periodo può essere modificato solo con votazione superiore ai due terzi dei votanti del Comitato Centrale.
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