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La Riforma dello Statuto Catalano fra storia e ideologia

Giulio Battioni

“La Costituzione si fonda sull’indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli e riconosce e garantisce il diritto all’autonomia di tutte le nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà tra tutte loro”.
L’art. 2 della Costituzione spagnola (CE), la Carta Magna approvata ed entrata in vigore nel dicembre del 1978, statuisce la natura plurale della comunità politica iberica, “patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli”, storicamente formata da territori, lingue e culture differenti. 1
Nel solco di una fin qui riuscita e sostanzialmente indolore “Transición política” dal franchismo alla democrazia, la Spagna contemporanea è oggi uno “Stato sociale e democratico di diritto”, una Monarchia Parlamentare la cui organizzazione territoriale si realizza come sistema di autonomie.
Secondo l’art. 137 CE, “lo Stato è diviso territorialmente nei municipi, nelle province e nelle Comunità Autonome che si costituiscono. Tutti questi enti godono di autonomia per la gestione dei loro rispettivi interessi”. Fra autonomia e solidarietà, il modello territoriale spagnolo consente a “province limitrofe con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni”, ai “territori insulari e le province con carattere regionale storico”, di costituirsi in Comunità Autonoma e di auto-governarsi in conformità al dettato costituzionale e in armonia al proprio “Statuto”.
Lo Statuto di Autonomia, per la cui approvazione è richiesta una “Legge Organica” votata dalla maggioranza assoluta dei membri della Camera Bassa del Parlamento, il “Congreso de los Diputados”, è la norma fondamentale di ogni Comunità Autonoma. Ne comprende nome, delimitazione territoriale, denominazione e sede degli organi di autogoverno, competenze e, ove necessario, la lingua ufficiale.
Con la regia dell’attuale governo socialista, la Spagna è attraversata da un processo di riforma degli Statuti di Autonomia capace non soltanto di modificare il rapporto Stato-Comunità Autonome nei loro equilibri funzionali, ma di incrinare la stessa identità storica della convivenza.
Il caso più eclatante è quello della Comunità Autonoma di Catalunya, la prima, già nel 1932, ad approvare il proprio Estatut.
Dopo la guerra civile, l’instaurazione del regime di Franco costringe tutte le regioni dotate di ordinamenti con Parlamenti e Governi locali nelle catene di un rigido centralismo autoritario. Bisogna attendere la morte del Caudillo per riavviare il sistema istituzionale dei diritti e delle competenze riconosciute alle comunità storiche. Oltre alla Catalogna, soprattutto i Paesi Baschi e la Galizia. La mappa politico-amministrativa delle attuali 17 autonomie è andata delineandosi tra il 1979, anno di approvazione dello Statuto catalano, e il 1983.
Venendo ai nostri giorni, il plenum del Parlamento catalano ha approvato, nello scorso 30 settembre 2005, un nuovo progetto di riforma, con i voti del “Partido Socialista de Catalunya” (PSC), “Convergencia i Unió” (CiU), forza moderata del nazionalismo catalano “storico”, “Esquerra Republicana de Catalunya” (ERC), formazione che rappresenta il “catalanismo” radicale, socialista e indipendentista, e la sinistra ecologista di “Iniciativa per Catalunya Verds” (ICV) e “Esquerra Unida i Alternativa” (EUiA), con l’opposizione del “Partido Popular de Catalunya”, filiale regionale del centro-destra spagnolo, il PP, d’ispirazione cattolica e liberal-conservatrice.
Il progetto arriva a Madrid in data 2 novembre 2005. Il Congreso lo accoglie, con una sola astensione e il voto contrario di tutti i deputati del PP, avviando così la “tramitación parlamentaria”, l’ iter procedurale parlamentare per la sua approvazione finale.
In queste settimane, il testo del nuovo Statuto è stato poi esaminato da una Commissione Costituzionale che ne ha disposto alcune modifiche, suscitando il risentimento dei nazionalisti di ERC. Rilevante è stata l’eliminazione di alcuni articoli che il presidente di ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, giudica come “fondamentali”:«[il testo, n.d.a.] offriva le migliori condizioni, ma la Spagna non vuole essere plurinazionale. Oggi, non si riconosce la Catalogna come nazione. Forse, un domani, dovranno riconoscerla come Stato».
Stato, nazione, Spagna, plurinazionalità. Cerchiamo di capire.
La proposta di riforma statutaria avanzata dal Parlamento catalano ha nella domanda identitaria “nazionale”, nella negoziazione delle risorse finanziarie e nella richiesta di nuove competenze i propri cavalli di battaglia. Osserviamo più attentamente le varie questioni.
Particolarmente spinosa è stata, e rimane, la disputa relativa alla definizione, presente nel preambolo dell’Estatut, della Catalogna come nazione: «la nazione catalana è venuta costruendosi nel corso del tempo con i contributi di energie di molte generazioni, tradizioni e culture, che in essa hanno trovato una terra di accoglienza»; «la Catalogna ritiene che la Spagna è uno Stato plurinazionale»; «il presente Statuto definisce le istituzioni della nazione catalana e le sue relazioni con i popoli della Spagna in un quadro di libera solidarietà con le nazionalità e le regioni che la conformano, compatibile con lo sviluppo di uno Stato plurinazionale. Allo stesso modo, si stabiliscono vincoli di relazione con l’Europa, in cui tutte le comunità nazionali devono partecipare in maniera corresponsabile nelle istituzioni governative e legislative per contribuire alla costruzione europea».
Essenziale ed esplicito è l’art. 1.1 dello Statuto: «La Catalogna è una nazione». Tali enunciati, a tutta prima, sembrano concedere alla Comunità catalana uno status identitario per lo meno stridente con l’art. 2 della Costituzione spagnola (supra nota 1)che, è stato visto, conferisce al concetto di “nazione” una intelaiatura giuridica di “unità” indipendente, esclusiva e sovra-ordinata indissociabile dall’idea di “sovranità”. Inevitabile è la forzatura sui “vincoli di relazione” con il processo di “costruzione europea” (art. 1 Estatut).
Malgrado la reiterata auto-rappresentazione “nazionale”, l’istanza identitaria presente nell’Estatut acquista una sua dignità giuridica nell’art. 5 in cui sono ricordati i “diritti storici” della popolazione catalana, le sue “istituzioni secolari” e la “tradizione giuridica” della Catalogna “sotto l’egida dell’art. 2, la seconda disposizione transitoria e altre disposizioni della Costituzione”. Rilevante è pure il riferimento al Catalano, come “lingua propria” della Comunità Autonoma.
La questione linguistica, però, è non meno problematica.
L’art. 6 riconosce sullo stesso piano il “diritto e il dovere” di conoscere il catalano e il castigliano, lo spagnolo, come i due idiomi ufficiali, con il capzioso apprezzamento del catalano come “lingua di uso normale e preferente” nei mezzi di comunicazione pubblici e nelle pubbliche amministrazioni. Lo scontro politico impegna i “popolari” che non transigono sul termine “nación”, pur ammettendo ampi poteri di autogoverno e notevoli riconoscimenti identitari, e il governo socialista, costretto a rappresentare tutti gli spagnoli, ma in balia del suo stesso partito che in Catalogna è a capo dell’esecutivo e, anche a livello statale, necessita dei voti nazionalisti.
Altro settore critico della riforma statutaria è il modello di finanziamento. Il Partito Socialista è fra due o più fuochi, tra le esigenze del Governo centrale e le pretese di autonomia, spesso conflittuali, delle sue sezioni regionali, fra Madrid e Barcellona, con le altre Comunità a guardare.
La proposta statutaria vuole affidare alla Generalitat, il sistema di autogoverno catalano, la riscossione e la gestione delle imposte locali e dello Stato. Al suo interno, sarebbe una “Agencia Tributaria de Cataluña” l’organismo preposto a raccogliere, amministrare, liquidare e controllare i tributi, siano questi statali, regionali (“autonómicos”) o, su richiesta dei Comuni (“Ayuntamientos”), municipali (art. 205). Inoltre, la Catalogna negozierebbe relazioni fiscali e interessi economici non più in un sistema multilaterale nel quale tutte le autonomie decidono congiuntamente e alla pari, ma secondo una nuova modalità bilaterale organizzata intorno a una “Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalidad”.
Tale Commissione è presieduta a rotazione e il suo funzionamento recherebbe a un rapporto di eguaglianza formale fra lo Stato e la Catalogna  (art. 214). Altro momento significativo della riforma è l’attribuzione delle competenze.
Il nuovo Estatut darebbe alla Catalogna potestà e funzioni esclusive in vari ambiti normativi. Il Governo catalano ambisce alla gestione integrale delle Casse di Risparmio e del sistema finanziario (art. 120); vuole la giurisdizione autonoma delle opere pubbliche e delle infrastrutture insistenti sul territorio catalano, porti, aeroporti, reti ferroviarie e sistema viario, siano statali o regionali, sempre e quando non abbiano la qualifica di interesse generale per legge dello Stato (art. 140); la Generalitat assumerebbe la gestione, in parte condivisa con lo Stato, dei servizi della Previdenza Sociale (art. 165); disporrebbe di un sistema giudiziario autonomo, centrato su un “Tribunal Superior de Justicia de Cataluña” (art. 95), quale ultima istanza giudiziale, sulla figura di un Pubblico Ministero catalano, il “fiscal jefe de Cataluña” (art. 96) e su un “Consejo de Justicia de Cataluña” (art. 97); conferirebbe alla Comunità Autonoma la gestione dell’accoglienza degli immigrati, mentre lascerebbe a una “Comisión Bilateral Estado-Generalidad” la pattuizione delle quote migratorie (art. 138); sempre attraverso il metodo della negoziazione bilaterale, altresì, avrebbe accesso privilegiato alla distribuzione territoriale dei fondi strutturali dell’Unione Europea (art. 190); infine, aspira all’apertura di una circoscrizione elettorale propria presso il Parlamento europeo (art. 193).
Orbene, la riforma dello Statuto di Autonomia catalano solleva importanti dubbi, da un lato di legittimità formale, dall’altro di opportunità politica.
Innanzi tutto, diverse disposizioni contenute nella proposta statutaria sono a forte rischio di incostituzionalità. Avocare a sé un volume e una varietà talmente consistenti di materie può implicare la frequente violazione dell’art. 149 CE 2, articolata e organica elencazione delle discipline in cui lo Stato ha espressamente competenza esclusiva: nazionalità, immigrazione e diritto d’asilo; relazioni internazionali; amministrazione della giustizia; legislazioni commerciali, penali, penitenziarie, civili e processuali, pur senza pregiudizio della peculiarità dei diritti locali; legislazione e ordinamento delle risorse naturali, come del regime generale dei trasporti ferroviari e terrestri presenti nelle Comunità Autonome; il sistema monetario, creditizio, bancario e assicurativo, per menzionarne solamente alcune.
Ricordando che la Commissione Costituzionale del Congresso dei Deputati ha già provveduto alla eliminazione degli articoli palesemente incostituzionali, dalla proposta di istituire nazionali sportive catalane (art. 134.b) alla circoscrizione elettorale presso il Parlamento europeo, il documento statutario presenta ulteriori fragilità.
L’Estatut si attribuisce una quantità notevole di competenze esclusive secondo un criterio di potestà unilaterale che solo allo Stato può appartenere: «Lo Stato può trasferire o delegare alle Comunità Autonome, mediante legge organica, le facoltà corrispondenti alle materie di competenza statale che, per il loro carattere, sono suscettibili di essere trasferite o delegate.
La legge prevede in ogni caso il corrispondente trasferimento dei mezzi finanziari, così come le forme di controllo che lo Stato si riserva». L’art. 150.2 CE, dunque, non consente, se non “mediante legge organica”, né unilateralismi normativi, né il trasferimento incondizionato di alcuna delle sue competenze originarie.
La proposta di riforma dello Statuto catalano, però, è disdicevole soprattutto rispetto alla ragion politica. La destabilizzazione del principio di equilibrio e solidarietà, asse portante della organizzazione territoriale spagnola, unita all’enfasi identitaria del catalanismo radicale assecondata dal Governo centrale, rischia di rompere l’unità politica della Monarchia di Re Juan Carlos I di Borbone.
L’improvvisa “insubordinazione” di una autonomia nei confronti dello Stato avrebbe un effetto-domino immediato sulle altre. Alcune delle quali, per altro, particolarmente suscettibili.
Per antonomasia, la Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, nella quale lo spirito costituzionale non è stato mai granché radicato. Del resto, è noto che la Carta Magna del 1978, così come la Spagna della Transizione, non hanno potuto eludere il peso politico dei “nazionalismi”.
Se nel 1993 il Partito Socialista di Felipe González, perduta la maggioranza assoluta alle elezioni, fu costretto a governare con l’appoggio esterno dei nazionalisti catalani, allo stesso modo nel 1996 il Partito Popolare di José María Aznar dovette ricorrere al sostegno dei nazionalisti, contemporaneamente catalani, baschi e canarioti.
Anche nel 2004, dopo le bombe di Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero ha avuto bisogno dei voti nazionalisti per dare inizio al nuovo indirizzo politico. La legislatura attuale, infatti, è appesa al filo del compromesso fra i detentori della maggioranza relativa, i socialisti con 164 scranni nel Congresso dei Deputati, e i gruppi nazionalisti, nel cui ventaglio la compagine catalana è quella più numerosa: CiU ha infatti ben 10 scranni, mentre ERC ne ha 8. Con il PP, rappresentante-leader dell’opposizione, a 148 deputati, su un totale di 250, sono voti indispensabili per governare.
Qualcuno sostiene che la Spagna sia in ostaggio delle sue autonomie. Il che, in sostanza, starebbe a significare che la Spagna è in ostaggio di sé stessa, in ostaggio, cioè, di quella plurisecolare sinfonia di atmosfere, lingue e consuetudini nate nella diversità, ma cresciute come unità politica e civile informata e confermata dalla storia.
La Costituzione del 1978 ne suggella, dopo le intemperie del Novecento, le caratteristiche di patria una in diversis.
Con la riforma dell’Estatut, ancora in corso di discussione parlamentare, la Spagna si gioca una parte importante del suo presente istituzionale e del suo futuro civile.
Fra storia e ideologia, stiamo a vedere chi uscirà vincitore.
 

1 Art. 1. - 1) La Spagna è uno Stato sociale e di diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e il pluralismo politico.
* 2) La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo, dal quale emanano i poteri dello Stato.
* 3) La forma politica dello Stato spagnolo è la monarchia parlamentare.

Art. 2. - La Costituzione si fonda sull'unità indissolubile della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, riconosce e garantisce il diritto all'autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono, nonché la solidarietà fra tutte queste.

Art. 3. - 1) Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla.
2) Le altre lingue spagnole saranno considerate anch'esse ufficiali nelle relative Comunità autonome, in conformità ai loro statuti.
* 3) La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione. (NOTA V.A.R. - COSTITUZIONE DEL REGNO DI SPAGNA  -27 dicembre 1978)

 

2 Art. 149. -1) Lo Stato gode di competenza esclusiva nelle seguenti materie:
1) La regolamentazione delle condizioni fondamentali che garantiscono l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio dei diritti e nell'assolvimento dei doveri costituzionali.
2) Nazionalità, immigrazione, emigrazione, condizione degli stranieri e diritto di asilo.
3) Relazioni internazionali.
4) Difesa e forze armate.
5) Amministrazione della giustizia.
6) Legislazione commerciale, penale e carceraria; legislazione processuale, fatte salve le speciali e necessarie disposizioni che in questa materia derivino dalle particolarità del diritto positivo delle Comunità, autonome.
7) Legislazione del lavoro, senza pregiudizio per la sua attuazione da parte degli organi delle Comunità autonome.
8) Legislazione civile, fermi restando il mantenimento, la modifica e lo sviluppo da parte delle Comunità autonome dei diritti civili, forali o speciali, ove esistano. In ogni caso, le disposizioni relative all'applicazione ed efficacia delle norme giuridiche . (NOTA V.A.R. - COSTITUZIONE DEL REGNO DI SPAGNA  -27 dicembre 1978)

da pisconet

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