Quando il lavoro è intermittente
 Bruno Anastasia

Il contratto di lavoro intermittente (o lavoro a chiamata)*, definito come "il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa", è stato fin dall’inizio tra le più controverse innovazioni introdotte dalla legge 30/2003 e dal decreto lg.vo 276 del 2003. Esso può essere a tempo determinato o indeterminato. Può essere stipulato da qualunque impresa con qualunque lavoratore per determinate tipologie di prestazioni (essenzialmente riferite a lavori definiti come discontinui dalla normativa sull’orario di lavoro) e per il lavoro nel week-end e in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie); in ogni caso, indipendentemente dal tipo di prestazione, può sempre essere stipulato con lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45 anni.
Il contratto di lavoro intermittente può (non "deve") prevedere la corresponsione al lavoratore di un’indennità di disponibilità. Se prevista, questa è legata in particolare ai casi in cui, essendosi il lavoratore impegnato a rispondere positivamente, la chiamata al lavoro non si concretizzi oppure ai casi in cui la chiamata sia prevista nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie), configurandosi dunque come una sorta di maggiorazione retributiva (dovuta quando la prestazione davvero si concretizzi).
Dello stato e dei problemi di concreto utilizzo di questa nuova fattispecie contrattuale si conosce poco, indubbiamente molto meno di quanto sarebbe utile ad un dibattito informato.
Alcune essenziali informazioni desunte dalle comunicazioni di assunzione ai Centri per l’impiego del Veneto consentono quanto meno di fissare dimensioni e caratteristiche della tipologia contrattuale in oggetto.
Le assunzioni
Dai dati disponibili fino a febbraio 2007, si ricava che le prime stipule sono avvenute alla fine del 2004, evidenziando inizialmente una consistenza modestissima (un centinaio nell’ultimo trimestre). Nel 2005, primo anno di effettiva operatività dello strumento, il ricorso al lavoro intermittente è rapidamente aumentato, superando le mille unità nel quarto trimestre, per un totale nell’anno di oltre 3.000 assunzioni con contratto di lavoro intermittente. Nel 2006 si sono ampiamente superate le 10.000 assunzioni (vale a dire poco meno del 2% delle assunzioni totali) e i primi mesi del 2007 evidenziano un ulteriore trend di incremento, registrato in tutte le province.
Elevatissima è la polarizzazione settoriale: circa due terzi delle assunzioni a chiamata risultano attivate dalle imprese del comparto alberghi-ristorazione; altri due addensamenti di rilievo si riconoscono nel commercio e nei servizi culturali e ricreativi mentre modestissimo è l’utilizzo da parte dell’industria.
La maggioranza dei contratti di lavoro a chiamata stipulati (circa il 60%) è a tempo indeterminato. Non risulta utilizzato l’istituto dell’indennità di chiamata.
I lavoratori
Data la natura del contratto, è perfettamente compatibile la sovrapposizione di assunzioni presso imprese diverse: per questo il numero dei lavoratori coinvolti nei contratti a chiamata è inferiore - di circa il 20% su base annua – al numero dei contratti stipulati. Del resto, tanto più in assenza di indennità di disponibilità, il lavoratore, che non si impegna a rispondere alla chiamata, naturalmente mantiene una pluralità di potenziali occasioni di lavoro.
I lavoratori coinvolti sono soprattutto giovani e donne: la classe d’età modale è quella tra i 20 e i 24 anni e l’età mediana è 27 anni. Gli over 45 sono circa il 15% del totale. Le donne sono oltre il 60% del totale. L’incidenza dei lavoratori stranieri è invece assai modesta, pari a poco più del 9% (in una regione come il Veneto costituiscono circa il 20% degli assunti).
Un terzo dei lavoratori interessati da contratti di lavoro intermittente risulta del tutto privo di precedenti esperienze di lavoro dipendente: per questo gruppo (in cui sono inclusi numerosi studenti) il lavoro intermittente è dunque stato un canale di transizione dall’inattività o dalla disoccupazione (o magari dal lavoro nero) all’occupazione dipendente regolare.
Un sesto invece ha già avuto altri rapporti di lavoro (in circa la metà dei casi a part time) con la medesima azienda e quindi il contratto di lavoro intermittente si configura come una diversa modalità di regolazione di un rapporto già sperimentato in passato.
Metà dei lavoratori, infine, ha già avuto rapporti con altre aziende, in nettissima maggioranza con contratti a tempo determinato; quanto all’orario, spesso (un terzo dei casi) si trattava di part time. Complessivamente si riscontra che - all’interno della medesima azienda o tra aziende diverse – sono frequenti i passaggi da contratti a part time a contratti di lavoro intermittente.
Pur disponendo di una finestra di osservazione ancora temporalmente assai limitata, si registra già un numero discreto di transizioni dopo il lavoro a chiamata: il 20% di esse avviene presso la medesima azienda, quasi sempre (oltre l’80%) a tempo determinato.
Le imprese
Sono circa 5.000 le aziende che finora in Veneto hanno fatto ricorso al lavoro a chiamata. In media ciascuna di esse ha posto in essere 3 contratti di lavoro intermittente. Sul complesso delle assunzioni (oltre 80.000 nel biennio 2005-2006) realizzate da queste aziende, il lavoro intermittente ha inciso per il 16%. Confrontando i flussi di assunzione realizzati nelle medesime aziende prima (2003-2004) e dopo l’introduzione del lavoro a chiamata (2005-2006) si evidenzia che il lavoro a chiamata ha ridotto (all’incirca dimezzato) il ricorso alle assunzioni giornaliere, senza peraltro soppiantarne l’uso.
L’introduzione del contratto di lavoro a chiamata ha costituito indubbiamente una semplificazione delle procedure di assunzione per le imprese che utilizzano, con anche rilevante discontinuità, i medesimi lavoratori: un’alternativa logica dunque alle assunzioni giornaliere o al lavoro somministrato di brevissima durata e anche al lavoro nero. I dati disponibili attestano un relativo successo del nuovo strumento. Essi non consentono peraltro la verifica esaustiva di se e quanto la semplificazione, insita nella stipula di un unico contratto al posto di una pluralità di contratti a termine, abbia avuto un impatto "fluidificante" sulla domanda di lavoro, stimolandola e/o favorendone la regolarizzazione. I dati adoperati concernono infatti la stipulazione del contratto a chiamata ma non l’effettuazione concreta delle prestazioni lavorative (il verificarsi effettivo cioè della chiamata). Ciò significa che non è dato sapere se i lavoratori interessati abbiano all’atto pratico lavorato e guadagnato tanto o poco (più o meno di prima, nel caso di tutti quelli che, come detto, avevano precedenti lavorativi, spesso con la stessa impresa). Da questo punto di vista, il lavoro a chiamata (ed in particolare la previsione di una segnalazione da parte del datore di lavoro solo al momento della stipula del contratto e non nel momento dell’effettiva chiamata) potrebbe efficacemente coprire evasioni contributive e fiscali. Il confronto con i dati sui contributi versati all’Inps consentirebbe peraltro di esplorare adeguatamente anche questo aspetto.

  • Primi dati statistici disponibili sui contratti di lavoro intermittente sono stati presentati in Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Aggiornamento del quadro informativo sulle politiche del lavoro, Roma, luglio 2006, pp. 112-119, (www.welfare.gov.it); un aggiornamento è disponibile in Veneto Lavoro (a cura di), Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto2007, FrancoAngeli, Milano.

02-08-2007 da www.lavoce.info

 


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